Riproponiamo la circolare del Ministero dell’Interno dello scorso 10 agosto per rammentare le modalità di verifica del Green Pass da parte degli addetti alla vigilanza e sicurezza.
Iniziamo col dire che per l’accesso a determinate strutture vigilate, come ad esempio musei, fiere e sale scommesse, è obbligatorio mostrare il Green Pass all’ingresso della struttura sia per i lavoratori che per i visitatori.
L’obbligo per i visitatori non esiste invece in altri siti, come ad esempio centri commerciali e stazioni dei mezzi pubblici (trasporto locale).
La circolare precisa che il controllo va svolto in 2 fasi:
- la prima, obbligatoria, è la richiesta del Green Pass e la relativa verifica attraverso l’app “Verifica C19”
- la seconda, facoltativa e a discrezione del verificatore, è il controllo di un documento di identità.
Per la seconda fase, il Ministero ha chiarito che “tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”
Altra precisazione fatta dal Ministero è che il visitatore sarà tenuto a mostrare il documento all’addetto al controllo anche se questo non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
È bene inoltre che la verifica venga espletata con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
Chiudiamo ricordando che gli addetti alla vigilanza e sicurezza privata è bene che ricevano le disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio dalla propria azienda e non direttamente dalla committente.