Con sentenza n°35453/21 la suprema corte si è pronunciata sul procedimento a carico di un privato, un cacciatore che, con denuncia presso le autorità, aveva segnalato il furto delle armi in suo possesso. Non conosciamo i dettagli della vicenda ma questa pronuncia entra nel merito del precedente giudizio che , invece, aveva riconosciuto al soggetto la fattispecie di reato legata alla negligenza della custodia delle armi, sanzionandolo con 300 euro di ammenda. Il caso risale a qualche anno prima e, sicuramente, oltre all’ammenda c’è stato il ritiro della licenza di Polizia. Presentato il ricorso, il fortunato soggetto, grazie all’interpretazione della suprema corte, lo ha vinto poiché nelle motivazioni della sentenza viene indicato che vi debbano essere prove certe di incauta custodia, non deducibili dalla mera dichiarazione rilasciata all’atto della denuncia di furto.

La verità è che la norma è soggetta al giudizio del giudice di merito di volta in volta, che deve tener conto delle circostanze e delle situazioni contingenti. Si deve, pertanto, dimostrare, per non incorrere nel ritiro della licenza, che una certa cura nella custodia viene attuata.
Questi precedenti sfatano il mito della cassaforte o di altro mezzo di detenzione obbligatori, poiché lo stesso iter giudiziario si è svolto per un terzo caso dove, invece, l’arma era custodita dentro un mezzo con combinazione che poi si è rivelato di facile apertura scassinandola. Anche qui il soggetto viene assolto e giudicato idoneo alla custodia poiché anche i giudici di legittimità, in precedenti provvedimenti, hanno ritenuto legittimo e diligente l’utilizzo del mezzo con chiavi e combinazione. Fatto questo che intrinsecamente dimostra una cura della custodia dell’arma.
Più facile incorrere in sanzioni o provvedimenti se la negligenza rientra nelle fattispecie dell’art. 9 del DL 13 maggio 1991 n°152, che prevede tre casi: consegnare o lasciare portare un’arma a persona di età minore di 14 anni o a persona incapace o inesperta al maneggio della stessa; trascurare di adoperare nella custodia di armi le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate nel precedente comma giunga ad impossessarsene agevolmente; portare un fucile carico in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone. Purtroppo, o fortunatamente a seconda dei casi, la norma va interpretata dal giudice che, come abbiamo detto, valuterà caso per caso.